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Accertamenti della compatibilità paesaggistica (D.Lgs. 42/2004, art. 167 e 181). Definizione di “volume” ai fini della verifica della procedibilità

02 ottobre 2023

 

Si rende noto che con Circolare n. 38 del 4 settembre 2023 il Segretariato generale del Ministero della cultura ha fornito, a seguito di uno specifico parere dell’Ufficio legislativo del Ministero stesso, una linea interpretativa a riguardo della definizione di “volume”, in riferimento all’applicazione degli articoli 167 c. 4 lett. a e 181 c. 1-ter lett. a del D.Lgs. 42/2004.
Tale definizione riformula quella a suo tempo fornita con la Circolare SG n. 33 del 26 giugno 2009, incidendo in modo significativo sulla verifica di un’importante condizione di procedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, che è possibile, secondo il dettato dell’art. 167 Codice, solo in alcune ipotesi derogatorie dal divieto generale di sanabilità ex post, tra cui spicca l’assenza di “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Mentre infatti la precedente Circolare escludeva da tale definizione i “volumi tecnici”, la nuova interpretazione, basata sulla giurisprudenza oggi prevalente, ritiene che la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art. 167 “comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici”. Restano invece valide, in quanto non modificate dagli atti sopra citati, le altre specificazioni e definizioni contenute nella citata circolare 33/2009.
Nel contempo la nuova Circolare 38, con riferimento a quanto previsto dal punto A.31 del D.P.R. 31/2017, conferma in ogni caso l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 delle opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici “che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime”.

Sulla scorta delle interpretazioni dettate dal superiore Ministero, dovranno di conseguenza ritenersi non procedibili le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, riguardanti lavori che abbiano determinato creazione di volumi di qualsiasi natura, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati oltre la soglia del 2%, qualunque sia la natura dei volumi stessi.

Nulla è invece innovato riguardo alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica, in caso di sanatoria edilizia di opere dotate di doppia conformità, di opere eseguite prima dell’apposizione del vincolo, senza i limiti sopra enunciati.