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AGGIORNAMENTO: Sentenza contro Inarcassa – arch. Gianluca Valle

18 dicembre 2015

Si pubblica la Sentenza del Tar del Lazio emessa dopo un ricorso presentato dal Delegato Inarcassa per la provincia di Roma, arch. Gianluca Valle.
L’arch. Valle aveva richiesto a gli uffici di competenza di Inarcassa, un accesso agli atti (datata 20.02.2014) per verificare la documentazione inerente il conferito ad un Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso in data 31.1.2014 un patrimonio immobiliare pari a 490.600.00,00 euro. Specificando di non avere avuto contezza di tale operazione di conferimento in quanto il Comitato Nazionale , di cui fa parte, non ha mai autorizzato tale conferimento né si è mai espresso nel merito dello stesso. […].

Con il provvedimento impugnato Inarcassa ha rigettato la sua istanza con la seguente motivazione: “non si rinviene un interesse giuridico attuale e concreto all’accesso alla documentazione richiesta anche in considerazione del fatto che l’arch. Valle – proprio nella sua qualità di componente del Comitato Nazionale dei Delegati – ha già ricevuto, a suo tempo, tutti i documenti e le informazioni necessarie all’espletamento del suo mandato, in ordine all’iter del conferimento in questione” […].

In data 16 luglio 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) si pronuncia sul ricordo, accogliendolo in parte ed ordina ad Inarcassa “di consentire l’accesso ai documenti e agli atti richiesti nell’istanza di accesso del 20.2.2015, nelle lettere da a) a c), nella forma della esibizione e dell’estrazione di copia. Condanna parte resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge. Spese compensate quanto agli interventori ad adiuvandum”.
In oltre, il Collegio pone come tempistica per la consegna delle copie dei documenti richiesti dall’ arch. Valle, 30 giorni a partire dalla data della sentenza. Al momento siamo in attesa di sviluppi in merito.

Per una migliore comprensione della sentenza si consiglia la lettura integrale del documento allegato.

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AGGIORNAMENTO 18/12/2015

in riferimento alla precedente comunicazione si allega ordinanza del Consiglio di Stato.